Approfondimento su un tema che fa discutere da anni

Molti operatori immobiliari ci dicono che stanno aumentando le richieste di ricerca per acquisto di immobili da adibire a locazione turistica; avevamo già sommariamente trattato l'argomento ma, dato l'interesse, ci è sembrato opportuno riprenderlo ed approfondirlo a beneficio anche dei lettori di 'Casa e...' che potrebbero trovare tra le offerte sulla nostra rivista l'immobile adatto per questo tipo di investimento.Va detto per completezza di informazione che la normativa non ha soddisfatto proprio tutti: secondo gli operatori turistici il nessun obbligo di classificazione, nessuna dichiarazione di inizio attività (che è un passaggio chiave:
attraverso questa il Comune monitora l'attività e verifica che gli immobili abbiano i requisiti di abitabilità), e nessun obbligo di esporre prezzi può essere interpretato come un clamoroso incentivo all'abusivismo e alla conversione di appartamenti da unità abitative per residenti a strutture per turisti.

La liberalizzazione degli affitti di alloggi turistici
Con la Delibera regionale dello scorso 13 Luglio 2015, la numero 881, si può affermare che sia cominciata una vera rivoluzione nel settore delle locazioni turistiche; si sono infatti andati a ridefinire tanto le modalità operative, quanto lo status degli appartamenti introducendo minori oneri per i proprietari. Secondo gli addetti ai lavori si tratta di un provvedimento che dovrebbe dare nuovo impulso al mercato delle locazioni, mercato che ha conosciuto un rallentamento sia dovuto alla crisi, sia ai soliti problemi di questa forma contrattuale quali, ad esempio, le procedure che non tutelano la proprietà nella liberazione degli alloggi.
Questo provvedimento va a rafforzare ulteriormente una tendenza che ha visto già molti proprietari convertire contratti di lunga durata con questi di uso turistico e breve durata, anche per un mero tornaconto finanziario, decisamente migliore. Importante poi il fatto che le locazioni turistiche tra le strutture ricettive extra alberghiere e quindi gli appartamenti utilizzati con tali contratti non saranno soggetti a classificazione ed i proprietari avranno pochi adempimenti da assolvere, senza più tassa di soggiorno né cambi di destinazione d'uso da fare. Infine, l'aspetto fiscale: i proventi di questo tipo di locazione vanno dichiarati come redditi da fabbricati sommando quanto percepito nell'arco dell'anno fiscale.

Le informazioni generali del Comune di Verona (Fonte: comune.verona.it)

La locazione turistica si riferisce alla concessione in locazione di appartamenti (o case) per finalità turistiche (ai sensi dell'art. 3 della Legge della Regione del Veneto 30 dicembre 2014 n. 45), senza dare servizi ai turisti durante il loro soggiorno.• Sono consentite dal locatore: l'erogazione di acqua, luce, gas ed eventuale riscaldamento/climatizzazione, la manutenzione dell'alloggio, la riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, la pulizia dell'alloggio ad ogni cambio ospite.• Il locatore turistico provvede alla pulizia delle stanze ed al cambio della biancheria dell'ospite solo quando il turista ha concluso il periodo di soggiorno per lasciarlo pulito per la prossima locazione, senza fornire agli ospiti alcun servizio turistico durante il soggiorno.• Chiunque (persona fisica, giuridica, società, ente, associazione, agenzia) può dare in locazione alloggi a turisti.• Il locatore turistico non deve presentare la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).• Gli immobili dati in locazione ai turisti non hanno l'obbligo di avere una destinazione edilizia "turistico- ricettiva" ma devono avere una destinazione di tipo residenziale (categorie catastali di tipo 'A' con l'eccezione della categoria 'A/10').• Il locatore turistico deve corrispondere al Comune l'imposta di soggiorno.• Le agenzie immobiliari ed in genere tutti i mandatari, in caso di locazione di più alloggi devono comunicare i dati relativi al locatore, indirizzo, camere, posti letto, apertura di ogni alloggio così come previsti nella "scheda dettaglio" del modulo regionale.• La pubblicità sul web dell'appartamento e/o casa in locazione turistica non è soggetta all'imposta sulla pubblicità.• I privati che, occasionalmente, affittano alloggi a turisti, non hanno alcun obbligo ai fini I.V.A. purchè non esercitino l'attività a livello abituale e professionale.• Per locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni è necessaria la registrazione del contratto con pagamento dell'imposta di registro (aliquota del 2% del canone e minima di euro 67,00). Per quelle di durata inferiore non è necessaria la registrazione.• L'alloggio dato in locazione turistica può coincidere con quello di residenza del locatore. Alle locazioni turistiche NON si applica quanto previsto agli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 13 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (locazioni di immobili ad uso abitativo)
si applicano gli artt. n. 1575 e segg. del Codice Civile. Sono attribuiti al Comune la vigilanza, anche mediante l'accesso di propri incaricati, agli alloggi dati in locazione turistica e l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dall'art. 27bis legge Regione Veneto 30 dicembre 2014 n. 45. Si applicano le sanzioni previste al medesimo art. 27bis comma 4 lett. a), b), c).

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Chi intende iniziare tale attività ricettiva complementare in Comune di Verona, ha l'obbligo di: 1. Comunicare telematicamente e giornalmente (entro le 24 ore successive all'arrivo dell'ospite) alla Questura l'arrivo delle persone alloggiate.

2. Trasmettere al Comune la Comunicazione di "Locazione Turistica", utilizzando il modulo regionale con i dati relativi all'immobile ed al periodo di locazione.

3. Comunicare anche all'Amministrazione Provinciale di Verona i dati statistici di movimento degli ospiti, previo accreditamento da richiedere mediante il modulo predisposto dalla Regione Veneto.

4. Far corrispondere agli ospiti alloggiati l'imposta di Soggiorno, attualmente determinata in euro 1,50/persona/notte con un max di 5 notti.

5. Presentare la necessaria dichiarazione trimestrale entro 20 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre).

6. Versare l'imposta entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio, 15
ottobre).

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

• LEGGE REGIONALE 14 giugno 2013, n. 11 - Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.
• LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 45 - Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.
• LEGGE 09.12.1998, n. 431 - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.• DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 42 del 13 agosto 2015 - Approvazione del nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica, da presentare al Comune, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale n 11/2013, in sostituzione del modello contenuto nell'allegato A) della DGR n 881 del 13 luglio 2015.
• B.U.R n. 80 del 18 luglio 2015-09-24.